La Cabannina
Cabannina: caratteristiche morfologiche della razza bovina autoctona ligure.
La Razza Bovina Cabannina è inserita nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria tra le razze da salvaguardare.
I capi sono iscritti al Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e a limitata diffusione, e al Libro Genealogico gestito dall’Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna (ANARB).
Le caratteristiche della Razza Bovina Cabannina sono definite dalle norme tecniche di selezione fissate dal Registro Anagrafico della razza stessa. La Cabannina è una razza a duplice attitudine (carne e latte) con prevalenza per il latte. La mammella è di buone dimensioni e la produzione media è di 26 quintali per lattazione con un contenuto di proteine di circa il 3,2%, di grasso 3,5% e di lattosio 5,3%.
E’ particolarmente rustica, di massa ridotta, che si adatta al pascolo in condizioni climatiche difficili caratterizzato da ambienti impervi, ricchi di arbusti e con foraggio frequentemente bagnato da nebbie e rugiade che i bovini cabannini sopportano senza alcun inconveniente. Gli esemplari di Razza Bovina Cabannina si caratterizzano per uno sviluppo limitato degli arti predisponente l’alpeggio e un grande sviluppo addominale predisponente un’elevata ingestione di foraggi. La taglia è medio-piccola: l’altezza al garrese media nei maschi è di 125 cm e nelle femmine di 118 cm; il peso per i maschi è di 500-550 kg e per le femmine 400-450 kg.
Il colore del mantello è castano scuro, a volte bruno chiaro, ha sfumature intermedie e una riga mulina color crema che caratterizza la linea dorso-lombare e che degrada in sfumature rossicce. Le parti inferiori dell’addome, quelle distali e interne degli arti, presentano una tonalità di colore più chiaro. I peli corti e fini, ricoprono anche la mammella. La coda termina con un ciuffo abbondante e la cute è morbida con numerose pieghe sulla giogaia. Il musello è nero con un’ampia orlatura bianca e le corna, di media lunghezza, sono bianche alla base e nere in punta. Si presentano nella femmina sottili, dirette in fuori, in alto e poi leggermente indietro a forma di lira, mentre nei maschi sono più corte e tozze. Il collo è lungo, sottile, con scarsa giogaia e la testa è piccola, corta e ha profilo rettilineo. Gli occhi sono scuri e di media grandezza, le orecchie sono portate orizzontalmente. La linea dorsale è regolare, i lombi sono larghi e il garrese è serrato e affilato. La groppa è ben sviluppata (larga e lunga, leggermente spiovente) e le spalle sono fuse con il collo. Le cosce hanno buona muscolatura e profilo rettilineo e gli arti sono dotati di ossa fini, con piedi forti e unghielli durissimi.
Cabannina, razza antica ligure: Zona geografica.
Nonostante per tradizione la zona di allevamento della razza bovina cabannina comprenda principalmente le zone collinari e montane dell’area dell'ex Provincia di Genova, per entità e continuità geografica, storica e culturale, e per l'unicità della razza bovina in Liguria, si intende considerare il bovino in oggetto come l'antica razza ligure. Di conseguenza l'area di allevamento ingloba tutto il territorio collinare e montano della regione Liguria, il territorio delle Quattro Province e tutte le restanti vallate, sia del versante padano sia del versante tirrenico, che discendono dall'Appennino Ligure.
Razza bovina cabannina: Tipologia di allevamento.
L’allevamento è impostato con la tecnica estensiva e orientato alle regole dell’agricoltura tradizionale, di per sé naturalmente ecocompatibile e a basso impatto ambientale.
Gli animali sono allevati prevalentemente al pascolo ma è concessa la stabulazione qualora le condizioni ambientali, gestionali e vegetazionali non consentano il pascolamento. La stabulazione dei bovini deve rispondere alle loro esigenze comportamentali e deve offrire una superficie ben illuminata. In particolare le stalle devono possedere un’adeguata insolazione e areazione, per favorire la circolazione dell’aria, mantenere bassi i livelli di polvere e garantire livelli non nocivi di umidità relativa e concentrazione di gas. Le aree di riposo all’interno dei locali di stabulazione devono essere confortevoli, di facile pulizia e poste su pavimento compatto. I fabbricati e i recinti devono essere privi di asperità o pericoli per gli animali. L’allevamento deve rispettare le condizioni minime di igiene all’interno dei locali di ricovero: le attrezzature, le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere puliti con la necessaria frequenza e deve essere garantita una lettiera ampia, asciutta, ricoperta di paglia o di altri materiali vegetali e rinnovata quando necessario. La decornazione, da farsi entro le prime settimane di vita, è ammessa. E’ consentita la castrazione.
Vacca cabannina: alimentazione
L’allevamento estensivo garantisce il massimo ricorso all’utilizzo delle risorse foraggiere spontanee del territorio e il minimo consumo di concentrati. L’alimentazione deve essere basata su foraggi locali, ossia del territorio descritto nella zona geografica, per almeno il 70% del fabbisogno dell’allevamento. L’utilizzo del territorio potrà avvenire con il pascolo, con il fieno e con il foraggio verde somministrato fresco o conservato senza l’utilizzo di conservanti o altre sostanze chimiche, purché rispettoso delle vocazioni e potenzialità offerte dalle superfici disponibili. Nel caso di annate problematiche e siccitose è possibile l'approvigionamento dei foraggi da tutte le regioni confinanti, rispettando comunque i requisiti di qualità e salubrità alimentari. I concentrati potranno essere utilizzati a compensazione dei fabbisogni non coperti dai foraggi per una quantità massima non superiore del 30% della razione giornaliera. Dovranno essere composti preferibilmente da miscele di cereali, di sottoprodotti di cereali e di legumi (fave, ceci, piselli), opportunamente integrati con sali e vitamine (max 2%) . L’allevamento dei vitelli prima dello svezzamento (minimo 3 mesi) deve garantire l’assunzione di colostro e un’alimentazione almeno parziale con latte non ricostituito. L’alimentazione non prevede l’utilizzo di urea, insilati di mais o altri cereali, di farine di origine animale e di paglia, ad eccezione di quella derivante dalla coltivazione di frumento senza l’uso di concimi chimici, diserbanti e di qualsiasi altro trattamento con prodotti chimici. Non sono ammessi alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) e non è consentito il trattamento degli alimenti né con solventi, né con altre sostanze chimiche. Sono esclusi additivi, scarti di lavorazione industriale, oltre ai prodotti vietati per legge. E’ vietato l’impiego di qualsiasi sostanza di origine sintetica che favorisca la crescita e la produzione, che stimoli l’appetito o che alteri il normale sviluppo dell’animale.